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Farmaci e parafarmaci, come riconoscere quelli detraibili 2022


Claudia Blandino

Lettura 5 min

09 febbraio 2022

Se ti capita spesso di fare acquisti in farmacia, sarai felice di sapere che molte delle cifre sullo scontrino sono detraibili con la dichiarazione dei redditi. Questo significa che una percentuale della spesa che hai sostenuto può essere sottratta dalle imposte da pagare.

In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci, preparazioni galeniche (magistrali ed officinali) e altri prodotti ma solo alcune di queste categorie sono deducibili.

Nelle dichiarazioni dei redditi 2022 (riferita all'anno di imposta 2021) è possibile detrarre le spese mediche sostenute durante l'anno ma, poiché in farmacia è possibile acquistare sia prodotti detraibili sia prodotti che non danno diritto alla detrazione, è importante capire le diciture presenti sullo scontrino fiscale.

Spese incluse ed escluse dalla detrazione in caso di pagamento in contanti

Nota Bene:

Secondo La Legge di bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020 ai fini IRPEF, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta solo nel caso che la spesa sia stata effettuata con un metodo di pagamento tracciabile.

La norma prevede che per le spese mediche resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alle detrazioni, ma l’Agenzia delle Entrate indica che: “la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale” , per le seguenti categorie:

  • Medicinali

  • Dispositivi medici

  • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Sono escluse dall’esonero del pagamento in contanti, e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili se si vuole ottenere la detrazione:

  • Le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

  • Le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN, come accade spesso per i dentisti

Come Fare: Indicazioni nello scontrino fiscale

Le spese mediche per l’acquisto di medicinali, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11€, ma solo a certe condizioni che devono essere riportate sullo scontrino fiscale, in cui devono essere specificati:

  • La natura del prodotto

  • La quantità dei prodotti acquistati

  • Il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale

  • Il codice fiscale del destinatario

Farmaci e Medicinali detraibili come spese mediche

Lo “scontrino parlante” deve indicare la natura e quantità dei beni e questo li rende riconoscibili per la detrazione, infatti è sufficiente controllare la codifica.

Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:

  • Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci.

  • Aiccodice di autorizzazione all’immissione in commercio:
    Per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre.

  • Omeopatici:
    I farmaci omeopatici, “ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri”, sono considerati medicinali.

  • Ticket:
    Ovvero i medicinali erogati unicamente dal SSN e che quindi danno diritto alle detrazioni.

  • Preparazione galenica di un farmaco o medicinale:
    le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati nel laboratorio della farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formula magistrale) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formula officinale). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.

  • SOP-OTC:
    sigle che indicano i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie.

  • Medicinali fitoterapici:
    Sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), e possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie.

Prodotti non detraibili come spese mediche

Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:

  • Integratori alimentari:
    Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili.

  • Parafarmaci:
    Siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali.

Documenti da conservare ai fini della detrazione

Per le spese mediche in generale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. Ad esempio per l’acquisto di farmaci anche omeopatici occorre conservare:

  • Gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati.

  • Il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale.

  • Il codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si consiglia di consultare la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 ed il proprio commercialista.

Autore

Claudia Blandino, Farmacista

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